Solleva più dubbi di quanti ne chiarisce la Circolare dell’Inps n. 23 del 9 febbraio 2022 in materia di applicabilità della legge sull’Assegno unico ai residenti all’estero.
Se da una parte infatti viene confermata (ma non poteva essere altrimenti) l’abrogazione delle detrazioni per figli a carico e dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF) per i figli – che quindi non saranno più concessi all’estero – dall’altra l’Istituto (a due mesi dall’entrata in vigore del Decreto attuativo della legge delega) si è evidentemente reso conto che la nuova normativa – che subordina il diritto all’AUU alla residenza e al domicilio in Italia – potrebbe contrastare con le regole di osservanza del diritto internazionale e cioè di quel coacervo di provvedimenti legislativi, regolamentari e giurisprudenziali (come ad esempio le convenzioni internazionali di sicurezza sociale, i regolamenti e le direttive comunitarie, le sentenze della Corte di Giustizia UE, etc.) che danno attuazione interna ai trattati e alle consuetudini internazionali (giova ricordare che siamo tra i primi in Europa in quanto a procedure di infrazione).
Infatti l’Inps nella sua Circolare, non avendo ancora chiarito e sciolto i nodi in sospeso, ci informa che (premesso che tra i requisiti soggettivi da verificarsi in capo al soggetto richiedente per la prestazione sono ricomprese la residenza e il domicilio in Italia al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione) “la valutazione in merito alla eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico e, pertanto, la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE”.
In parole povere l’Inps non è in grado di dirci, allo stato attuale delle cose e a pochi giorni dall’entrata in vigore della legge, se la normativa internazionale e comunitaria vieta l’erogazione dell’Assegno unico ai soli residenti in Italia (potrebbe infatti averne diritto anche chi risiede all’estero ma produce reddito in Italia).
In ogni caso, nella sua Circolare, nonostante i dubbi ancora da chiarire, l’Inps ci ricorda che a decorrere dal 1° marzo 2022 (così come stabilito dal Decreto legislativo n. 230/2021) limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessa di essere riconosciuto l’assegno al nucleo familiare e le attuali detrazioni fiscali per figli a carico si applicano sino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni.
Ciò significa che, come abbiamo già denunciato a più riprese a Governo e Parlamento con interventi politici ed emendamenti legislativi, sia l’assegno al nucleo familiare per figli che le detrazioni fiscali per figli a carico non saranno più concessi ai residenti all’estero aventi diritto.
Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Istituto in qualità di sostituto di imposta: provvederà a revocare d’ufficio, nei confronti dei propri sostituiti (tra i quali i pensionati che beneficiano delle prestazioni abrogate e il proprio personale dipendente) le detrazioni, anche per i residenti all’estero; continuerà a riconoscere le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni, quelle per altri familiari e l’ANF per altri familiari anche per i residenti all’estero (sebbene nella Circolare non sia specificato esplicitamente).
Dal combinato disposto delle nuove norme si evince infatti che continueranno ad essere concessi all’estero detrazioni e ANF per i familiari che non siano figli a carico.
Giova infine ricordare che stiamo presentando al Senato al decreto cosiddetto “Sostegni ter” alcuni emendamenti (primi firmatari Fabio Porta e Francesco Giacobbe) per il mantenimento di detrazioni e ANF a favore degli italiani residenti all’estero i quali non possono aver diritto all’Assegno unico a causa della residenza.
Una ulteriore considerazione: vorremmo infine sottolineare che per figli a carico si intende – come “sembra” confermi l’Inps nella sua Circolare – quelli che fanno parte del nucleo familiare indicato ai fine Isee e cioè quelli conviventi: concreto è quindi il rischio che il richiedente residente in Italia possa vedersi rifiutata la domanda per l’AUU per i figli residenti all’estero e iscritti all’Aire. Sarebbe utile ed urgente un chiarimento da parte delle autorità competenti.