Il signor P.R. di Berlino ha, in patria, una sorella che è rimasta vedova da alcuni mesi. Ha un figlio minore. La lettrice ci chiede se la sorella ha diritto agli assegni familiari.
La sorella della lettrice percepisce una pensione di reversibilità e le spettano gli assegni per il figlio minore. Un’informativa all’INPS risolverà ogni possibile dubbio.

La signora M.O.V. di Stoccarda ha, in Italia, un fratello (anni 71) titolare di una pensione spagnola. La lettrice ci chiede se il congiunto possa richiedere all’INPS una “maggiorazione sociale”.
La domanda non ci sembra ben formulata. Tenga, comunque, presente la lettrice che, per norma CEE, nessuna maggiorazione sociale può essere riconosciuta dal Pese diverso da quello che eroga la pensione di vecchiaia.

Il signor P.M. di Bonn è proprietario di “titoli bancari” che gli rendono l’1,8% (netto) su base annua. Ci chiede se l’investimento sia ancora apprezzabile.
Pur non conoscendo la somma investita, e la durata del vincolo bancario, l’interesse (netto) riconosciuto ci sembra ancora interessante.

La sinora O.D. di Stoccarda ci ha inviato ampia documentazione fotostatica di una sua pratica previdenziale e ci chiede un controllo.
Questa rubrica, che ha superato la soglia dei quarant’anni, è di natura informativa e non di consulenza. Per i conteggi, come già abbiamo scritto, esistono i Consulenti del Lavoro e i Patronati.

Il signor E.C. di Frankfurt/M. ha, in Italia, una sorella pensionata con un reddito di Euro 2900 mensili (lorde). Ci chiede se la congiunta possa inoltrare domanda all’INPS per ottenere, “una tantum”, la somma prevista dal D.L. 65/2015.
Il trattamento previdenziale è superiore a quello previsto per ottenere l’integrazione alla quale fa riferimento il nostro lettore.

Il signor L.P. di Bremen ha, in Patria, un fratello (classe 1960) che svolge l’attività d’infermiere dal 1982. Il lettore ci chiede quando il congiunto potrà andare in pensione.

Con l’attuale normativa, non ci sono “vie preferenziali” sotto il profilo previdenziale. La pensione di vecchiaia non sarà liquidata prima del 2030.

Il signor O.R. dfi Köln ci pone un interrogativo particolare. Il genitore del lettore è rimasto vedovo in Italia. Alla moglie (defunta) è stata riconosciuta l’indennità d’accompagnamento. Il lettore ci chiede se suo padre ha diritto a ottenere gli arretrati.
Nel caso l’inabile, al quale sia riconosciuta l’indennità d’accompagnamento, muoia prima d’ottenere il dovuto, i ratei maturati sono pagabili agli eredi. Ovviamente la pratica passa alle competenze notarili.

Il signor T.S. di Koblenz ci chiede se siano state emanate leggi a favore degli emigrati che intendono tornare, definitivamente, in Patria.
Per il passato, erano le regioni, in modo autonomo, a provvedere, ove i bilanci lo consentivano, a contribuire economicamente agli oneri di rientro dei Connazionali. Il concetto di discrezionalità rimane. Mancano, però, le somme da destinare.

Il signor F.T. di Tübingen ci chiede se è possibile crearsi un fondo pensionistico autonomo in Patria.
Esistono, ma sono poco “gettonati” gli investimenti vitalizi. I cui importi sono solo parzialmente adeguati al costo della vita in italia, non sono reversibili e soggetti alla tassazione sul reddito.

La signora A.O.V. di Wiesbaden sarebbe interessata a investire i suoi risparmi nell’acquisto di un alloggio in italia. I prezzi le sembrano interessanti. Ci chiede un parere.
Da noi il 65% degli italiani è proprietario di un alloggio. Ma è anche vero che il 50% lo abita. Il restante 15% è dato in locazione. In questo secondo caso, i redditi sono modesti e l’imposizione fiscale non è agevolata. Ora la lettrice può trarre le sue personali conclusioni.

Il signor F.O. di Stuttgart ci ha inviato copia di una sua posizione previdenziale con l’invito a fargli avere i “conteggi” di sua pertinenza previdenziale.
Torniamo a ripetere che questa Rubrica ha, da sempre, carattere informativo. Le pratiche previdenziali, o d’altra natura economica, sono di pertinenza degli uffici d’assistenza sociale o dei patronati.

Il signor F.T. di Stoccarda ha in Italia una sorella (classe 1953) insegnante elementare dal 1996. Il periodo lavorato è sempre stato coperto dai contributi previdenziali. Il lettore ci chiede quando la sorella potrà andare in pensione.
Dalla poca documentazione, riteniamo che la pensione sarà di vecchiaia e verrà liquidata, su richiesta, non prima dell’autunno 2020.

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