La signora P.L. G. di Auingen, che segue questa rubrica dal 1988, ha, in Patria, un fratello ex dipendente dalla Polizia di Stato ora in pensione. In precedenza, aveva lavorato per circa tre anni come artigiano. La lettrice ci chiede se quel periodo lavorato potrà essere riconosciuto ai fini previdenziali.
Pur non conoscendo l’età dell’interessato, riteniamo che il diritto previdenziale sussista a norma di legge. Il trattamento, ovviamente, sarà assai modesto.
Il signor P.M. di Hamm ha, in Patria un fratello (classe 1964) che lavora nel settore privato da 39 anni. Il servizio militare è stato riscattato. Il lettore ci domanda quando suo fratello potrà chiedere, ed ottenere, la pensione.
A conti fatti, ci sembra che spetti una pensione ordinaria che dovrebbe essere erogata nell’inverno del 2024.
La signora L.G. di Solingen, che segue la rubrica dal 1990, ha in Italia un fratello (classe 1992) occupato a tempo indeterminato. Il fratello ha una laurea in Scienze Umane che, ora, vorrebbe riscattare ai fini previdenziali. Sarà conveniente?
Pur non avendo una documentazione completa, riteniamo che il riscatto convenga. Prima è autorizzato, meno costerà. Del resto, se la normativa non cambierà, il diritto alla pensione andrà a maturare ai 65 anni d’età.
Il signor P.V. di Attendorn ha, in Italia una zia, ultrasettantenne, titolare di una pensione di reversibilità d’Euro 9.100 annui (al netto delle ritenute fiscali) e proprietaria dell’alloggio, dove vive. Il lettore ci chiede se sia possibile ottenere, magari tramite un patronato, l’assegno sociale nazionale.
L’età ci sarebbe. Ma è il reddito che non consente di chiedere l’assegno sociale. Pari a Euro 5.980 annui.
Il signor D.V. di Riedenburg, che segue questa rubrica dal 1993, ha in Italia un fratello (classe 1960) che è in pensione dallo scorso gennaio. Recentemente, è stato riassunto. Il lettore ci domanda se il fratello può chiedere che i nuovi versamenti previdenziali concorrano ai fini pensionistici già in essere..
Solo su domanda e autorizzazione dell’INPS. Nel caso prospettato, almeno, sembrano mancare i requisiti dell’anzianità pensionistica (almeno 5 anni).
La signora P.C.G. di Düsseldorf ha, in Patria, una sorella che è stata licenziata per chiusura definitiva dell’azienda. Nel frattempo, la sorella ha trovato lavoro con iscrizione previdenziale separata. L’Ente Previdenziale ha stabilito che non è possibile.
Le notizie sono poche. Però l’INPS potrebbe aver applicato il disposto di cui alla legge 335/1995. Meglio rivolgersi a un Patronato per tentare l’iscrizione alla classe previdenziale separata.
Il signor G.L. di Heidelberg ha, in Italia, un fratello (classe 1954) che è in pensione di vecchiaia dopo 26 anni di versamenti previdenziali con un trattamento carente per vivere. Il lettore ci chiede se il fratello possa continuare un’attività lavorativa autonoma pur se pensionato.
Al momento, non c’è norma che lo vieti. C’è, però, da verificare se, alla fine, sia economicamente vantaggioso.
La signora M.R.K. di Wuppertal ha, in Italia, una sorella, nubile, titolare di un assegno d’invalidità. In caso di decesso della sorella, la lettrice ci chiede se il trattamento sarà reversibile.
Da come c’è stata posta la questione, il trattamento non sembra reversibile. Meglio precisare meglio il problema.
Il signor O.F. di Gladbach a, in Patria, un fratello (classe 1963) che ha lavorato, come operatore scolastico dal 1980. Poi, ha sospeso l’attività per assistere una congiunta gravemente disabile. Il lettore ci chiede se, ora, sia ancora possibile riscattare i contributi previdenziali per il periodo non lavorato.
Dipende dall’invalidità dell’assistito. Se essa era non inferiore all’80%, il periodo è riscattabile. Se gli altri versamenti saranno “regolari”, il diritto alla pensione potrebbe maturare nel 2025.
Il signor P.G. di Frankenthal ha, in Patria, una sorella che può contare su 2200 settimane di contributi previdenziali. Ora, per la Pandemia, la sorella del lettore sarà messa in cassa integrazione. Il lettore ci chiede se la sorella potrà maturare il diritto alla pensione.
La domanda è molto generica. La contribuzione figurativa, però, è rapportata, ai fini previdenziali, come una normale retribuzione. Restiamo a disposizione.