La vicenda è, in un certo senso, un dejà vu. Ancor prima del bonus prima casa, a cadere sotto la scure dell’Europa era stata l’esenzione IMU per i pensionati italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, agevolazione abolita con la Legge di Bilancio 2020 e sostituita con la Manovra dell’anno successivo da una più blanda riduzione dell’importo dovuto.
Anche in quell’occasione, ad esser contestato dall’Europa era stato il trattamento di maggior favore riservato ai cittadini italiani residenti all’estero possessori di immobili in Italia, ritenuto discriminatorio rispetto a quanto previsto per la generalità dei cittadini appartenenti a stati esteri.
Ora tocca al bonus prima casa, per il quale il testo del Decreto Fiscale 2022 non prevede soluzioni alternative. L’imposta di registro dovuta in caso di acquisto del primo immobile in Italia torna al 9 per cento. Abolita per gli italiani all’estero quindi l’agevolazione fiscale di recente riconosciuta anche dall’Agenzia delle Entrate con specifico provvedimento. Gli italiani all’estero potevano vedersi applicata l’aliquota del 2% dell’imposta di registro in caso di acquisto prima casa, senza dover trasferire la residenza nello stesso Comune. Ora tale aliquota tornerà al 9%. Che vuol dire tanti, ma tanti soldi in più.
La novità arriva dopo il deferimento alla Corte di Giustizia Europea e dopo anni dalla procedura di infrazione, notificata dall’Europa all’Italia nel 2014, in merito all’applicazione del bonus prima casa per gli italiani all’estero.
Se per la generalità dei casi il bonus prima casa è riconosciuto a patto di trasferire la residenza, entro 18 mesi, nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato, per gli italiani residenti all’estero l’unico requisito da soddisfare era il mancato possesso di un immobile in Italia. Regole di maggior favore ritenute discriminatorie dall’Europa e che il Decreto Fiscale 2022, approvato il 15 ottobre 2021, depenna dal DPR n. 131/1986 in materia di imposta di registro.
L’applicazione dell’aliquota ridotta del 2 per cento dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa, senza alcun vincolo in merito al trasferimento della residenza, contrasta con il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che per l’appunto non ammette trattamenti discriminatori basati sulla cittadinanza.
Una regola che nel 2014 ha portato, come già ribadito, all’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia e che considerato il mancato intervento del Legislatore, il 24 gennaio 2019 ha indotto la Commissione Europea a deferire l’Italia alla Corte di Giustizia UE.
Il decreto approvato il 15 ottobre 2021, dopo la presentazione lo scorso mese di maggio del ricorso dinnanzi alla Corte, risolve la questione abrogando la norma contestata.
A differenza di chi accusa il governo che non si è opposto, anzi: ha ubbidito immediatamente alla UE, bisogna dire che se siamo Europa, viene meno il cosiddetto “Stato di diritto/Stato sovrano” che ora vede la Polonia e l’Ungheria in “guerra” con l’Europa con la richiesta di quest’ultima di non erogare i fondi soprattutto per la pandemia.
Certo è come taluni affermano che ancora una volta tasse su tasse, dunque, per gli italiani nel mondo un grande problema. Considerati dall’attuale esecutivo, ormai è evidente, come un peso di cui liberarsi appena possibile o al massimo come un limone da spremere quando si tratta di fare cassa. Se il buongiorno si vede dal mattino, c’è da aspettarsi una legge di Stabilità lacrime e sangue per i nostri connazionali oltre confine.
Però bisogna anche pur dire che la legge di bilancio 2021 ha introdotto molteplici agevolazioni prima casa 2021. Queste in genere consistono nella riduzione delle imposte di registro e dell’Iva, andando a comprendere anche l’imposta di bollo, i tributi catastali, le tasse ipotecarie.
A questa categoria appartengono agevolazioni sul pagamento delle imposte, come il ben noto bonus prima casa.
Ed in cosa consistono le agevolazioni sull’acquisto della prima casa?
Si sostanziano in:
• Riduzione dell’Iva dal 10% al 4%, la quale è rivolta ai contribuenti che acquistano casa direttamente dall’impresa costruttrice;
• Imposta successione e donazioni è pari a 200 euro;
• Imposta di registro al 2%, il bonus prima casa consente dunque una riduzione delle imposte catastali. Infatti, l’imposta catastale e ipotecaria ammontano in questo caso a 50 euro;
• Il bonus prima casa per i soggetti che vendono e riacquistano casa entro 12 mesi usufruendo delle agevolazioni prevede la possibilità di sottrarre l’imposta da pagare con quella già pagata per l’acquisto della precedente abitazione;
• Detrazione Irpef del 19% e fino a 1.000 euro per le spese di intermediazione immobiliare;
• Detrazione degli interessi passivi sul mutuo.
Al fine di ottenere predette agevolazioni, il richiedente è tenuto a possedere determinati requisiti:
• Non possedere altre abitazioni in tutto il territorio nazionale, oltre quella per le quali si è fruito delle agevolazioni, oppure venderle entro 1 anno;
• Non essere proprietario di abitazione nello stesso Comune in cui si richiedono le agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
• Essere residente nel Comune in cui si acquista casa o stabilirvi la residenza in 18 mesi dall’acquisto agevolato, ovvero dimostrare che la propria sede di lavoro è situata nel suddetto Comune;
• Non essere titolare di diritto d’uso, usufrutto o abitazione di altro immobile nello stesso Comune in cui si richiede l’agevolazione sull’acquisto della prima casa.
Quindi, forse, si cerca di far sì che non si pensi di fare sempre i furbi ed avere come sempre: “la botte piena e la moglie ubriaca”.