Regole per i consumatori in vigore a partire già da gennaio 2022
Il Bundestag, agli sgoccioli della legislatura in corso, ha trasformato in legge la direttiva UE 2019/771, che introduce sostanziali novità rispetto al quadro normativo esistente in materia di conformità dei beni di consumo. Lo scopo della cospicua riforma è quello di migliorare i diritti dei consumatori nell’ambito del commercio elettronico, tenendo conto di un’economia sempre più influenzata dalla tecnologia.
Per quali contratti vale la nuova legge?
La nuova legge si applica solo ai contratti di vendita (online, ad esempio tramite Amazon o Zalando, e non) tra un venditore (ted.: Unternehmer) ed un consumatore (ted.: Verbraucher) relativi a beni mobili materiali (nuovi!), compresi anche a quelli interconnessi con un contenuto o servizio digitale (ted.: digitales Element).
Qualche esempio: un televisore, una stampante, uno smart-watch, un cellulare ecc., insomma quasi ogni oggetto che ci accompagna nella vita quotidiana e che abbia almeno un elemento, appunto, digitale. La nuova legge non si applica invece ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale (ad esempio una serie tramite “Netflix” o un film oppure musica con “Amazon Prime”).
Gli obblighi del venditore
L’obbligo principale del venditore è ovviamente quello di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Ai sensi del nuovo codice civile i requisiti per la conformità dei beni oggetto del contratto di vendita, rimangono sostanzialmente gli stessi di quelli previsti dalle norme esistenti ma vengono distinti in due categorie: requisiti soggettivi e oggettivi (vedi nuovo art. 434 BGB). Affinché un prodotto sia considerato conforme al contratto di vendita, entrambi i requisiti devono essere soddisfatti.
Requisito soggettivo vuol dire corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e qualità nonché alle altre caratteristiche (funzionalità, compatibilità, interoperabilità) previste in contratto. Inoltre vuole anche dire che l’oggetto acquistato dev’essere idoneo a ogni uso speciale voluto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore, ma anche essere fornito insieme agli accessori e alle istruzioni previsti nel contratto ed, infine, essere fornito degli aggiornamenti previsti nel contratto. Se, ad esempio, l’oggetto è stato acquistato con lo scopo di essere interconnesso con un dispositivo elettrico già in possesso del consumatore (ad esempio una vecchia stampante), il nuovo oggetto viene considerato difettoso se non potrà essere connesso con quello vecchio, a patto che il venditore è stato informato prima del contratto.
Requisito oggettivo, invece, vuol dire che l’oggetto acquistato dev’essere idoneo agli scopi per cui beni dello stesso tipo vengono normalmente utilizzati. Dunque deve possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello messo a disposizione del consumatore. Inoltre dev’essere fornito degli accessori e delle istruzioni che il consumatore può aspettarsi di ricevere e, infine, possedere la qualità e le caratteristiche normali di un bene dello stesso tipo o che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.
Il diritto agli aggiornamenti (Updates)
Per tali beni, oltre ai requisiti già trattati, la nuova legge stabilisce che il venditore deve garantire che al consumatore siano forniti gli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, necessari per mantenere tali beni conformi, per il periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, almeno per un periodo di due anni (in caso di fornitura che va oltre i due anni, per il periodo di tempo durante il quale devono essere forniti i contenuti digitali o il servizio digitale).
Inoltre, qualsiasi difetto di conformità risultante da un’installazione errata del bene dev’essere considerato un difetto di conformità, quando l’installazione è stata eseguita dal venditore o sotto il suo controllo. Il venditore è altresì responsabile quando l’installazione, pur essendo stata effettuata dal consumatore, risulta errata a causa di carenze o mancanza di chiarezza nelle istruzioni fornite dal venditore (o dal fornitore, per i beni con elementi digitali).
Altri diritti del consumatore
In caso di difetto di conformità, i rimedi posti a tutela del consumatore sono il ripristino della conformità del bene (ossia, la riparazione o la sostituzione), o la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
In linea di massima, il consumatore ha innanzitutto diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene. In particolare, ovviamente, vale il principio secondo cui il ripristino deve essere effettuato dal venditore senza spese per il consumatore.
La risoluzione del contratto di vendita o la riduzione del prezzo possono essere pretesi dal consumatore nei seguenti casi:
– quando il venditore non ha completato la riparazione o la sostituzione o, ove applicabile, non ha completato la riparazione o la sostituzione entro un periodo ragionevole da quando il venditore è stato informato dal consumatore in merito al difetto di conformità, oppure quando il venditore ha rifiutato di ripristinare la conformità dei beni;
– quando permane un difetto di conformità nonostante il venditore abbia tentato di ripristinare la conformità dei beni;
– quando il difetto di conformità è così grave da giustificare un’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
– quando il venditore ha dichiarato, o è chiaro dalle circostanze, che non ripristinerà la conformità dei beni entro un termine ragionevole, o senza inconvenienti significativi per il consumatore.
Il consumatore non ha tuttavia il diritto di risolvere il contratto, se il difetto di conformità è di lieve entità.
L’inversione dell’onere della prova
Il venditore, inoltre, continua ad essere responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna e che si manifesti entro due anni dalla consegna.
È confermato il principio dell’inversione dell’onere della prova, ma è stato esteso il termine di presunzione: infatti, in base alla nuova direttiva 2019/771, qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro due anni dal momento della consegna si presume come già esistente al momento della consegna (finora erano sei mesi!).