Il 2023 termina con una legge che ci riguarda da vicino. È, per la precisione, la n. 213/2023, art. 1, comma 242, con la quale è stabilita una sanzione per coloro che disattendono all’obbligo di iscrizione all’AIRE, Anagrafe degli Italiani all’Estero.
La sanzione mette limiti a un obbligo disatteso sinora con troppa leggerezza.
Ma come mai?
Ebbene, si sentono molte storie che circolano tra amici, Facebook e chat di Telegram su cosa accade se ci si iscrive all’anagrafe degli italiani all’estero, scoraggiando l’osservanza della norma.
Molte sono le leggende metropolitane senza fondamento.
Noi, del Corriere di Italia abbiamo chiesto quali erano le ragioni proprio a chi l’iscrizione ancora non l’ha fatta e tra tutte le risposte sono emerse tre motivazioni:
1. Evitare di perdere l’assicurazione sanitaria italiana
2. Evitare di rompere il legame fiscale con l’Italia
3. Evitare di essere tassato come italiano all’estero.
Per quanto riguarda la motivazione citata per prima, bisogna osservare che la copertura sanitaria in Italia è effettivamente garantita a tutti i residenti sul territorio, mentre in Germania si è assicurati solo se appartenenti a un chiaro status sociale e cioè come lavoratore dipendente, disoccupato registrato, fruitore di sussidi sociali o libero professionista. Per tutti gli altri, l’assicurazione contro malattia è a pagamento.
Il timore di tutti quelli che escono fuori da questa categoria è che, una volta rientrati in Patria, anche se per le sole vacanze, perderebbero il diritto alle prestazioni mediche.
Il secondo motivo è di natura pratica e finanziaria.
C’è chi avverte forte convenienza a mantenere per motivi di tasse la residenza in Italia. Esiste anche chi non preferisce dichiarare la propria reale residenza per squagliarsela di fronte a obblighi di mantenimento, pagamento di multe o di imposte sulla prima casa.
Con questa strategia, si dimentica che per i cittadini iscritti all’AIRE, quindi residenti all’estero, la tassazione italiana è applicabile soltanto per i redditi sul territorio nazionale che provocano un profitto.
Ma chi deve iscriversi all’AIRE?
Tutti i cittadini italiani che stabiliscono la residenza all’estero per oltre 12 mesi. Attenzione! l’iscrizione non è facoltativa, è sempre stata un obbligo di legge e consente di usufruire di tutti i servizi consolari.
E cosa accade dal 2024 se non ci s’iscrive all’AIRE?
Per ogni anno di mancata iscrizione all’A.I.R.E. viene introdotta una sanzione da 200 a 1000 euro per ogni anno, per un massimo di 5 anni e con validità retroattiva.
La sanzione si applica per ogni singolo componente il nucleo familiare.
Al momento, i consolati stanno aspettando le linee guida per come procedere e nel frattempo è utile correre ai ripari. Con il programma Fast.It, alla pagina web del proprio consolato, è possibile sistemare facilmente la propria posizione anagrafica.
Per completezza d’informazione si riporta qui di seguito il testo integrale del comma 242, dell’articolo di legge.
Ecco la legge: Articolo 1, comma 242, legge 213/2023
L’articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero o all’estero entro il termine previsto rispettivamente dall’articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall’articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
3. L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.
4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione».