Passaporto, carta d’identità, Consolati. Nuova rubrica al servizio dei nostri lettori
Tutti i connazionali che abbiano perso il filo nel labirinto burocratico dei nostri consolati, potranno scrivere alla nostra redazione: redazione@corritalia.de che inoltrerà la questione al sig. Calogero Ferro, presidente del Comites di Francofortee collaboratore del Corriere d’Italia.
Il nostro giornale non può risolvere i problemi esistenti con la burocrazia dei consolati italiani ma solo dare indicazioni sul modo di risolverli.
Premessa: Non si accettano missive offensive per le istituzioni o che ledano l’onore personale.
Gentile Redazione, come mai i consolati non fanno più procure e costringono gli italiani ad una complicata e costosa procedura?
La lettera del connazionale G. T., di Düsseldorf sulla limitazione dei servizi notarili presso gli Uffici consolari italiani in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia a partire dal 1° gennaio 2012 pone un interessante argomento degno di approfondimento.
Il Decreto Legge del 3 febbraio 2011 n. 71, all’art. 28 disciplina le funzioni notarili dei consoli come segue:
1. Il capo dell’ufficio consolare esercita, secondo le modalità e con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini attenendosi alla legislazione nazionale.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili in loco.
In applicazione del secondo comma dell’art. 28, sopra citato, è stato emanato il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2011 del Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini del quarto Governo Berlusconi che ha individuato cinque Paesi europei (Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia) nei quali limitare l’erogazione dei servizi notarili forniti dagli uffici consolari.
In base all’art. 1. gli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia non esercitano più le funzioni notarili, tenuto conto che i notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.) e hanno proceduto alla dichiarazione di cui all’art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 25.05.1987 sull’esenzione dalla legalizzazione di atti negli Stati membri della CEE o stipulato in merito Convenzioni bilaterali con l’Italia..
Tuttavia, l’art. 2 dispone che gli Uffici consolari nei Paesi indicati all’articolo 1 continuano in ogni caso a ricevere a richiesta di cittadini italiani testamenti pubblici segreti ovvero internazionali. Inoltre ove il Capo dell’Ufficio Consolare operante in uno dei Paesi indicati all’articolo 1 verifichi una oggettiva e documentata impossibilità di rivolgersi ad un notaio in loco, può ricevere, quando il ritardo possa recare pregiudizio al cittadino italiano, atti che rivestono carattere di necessità ed urgenza.
Di conseguenza dal 1° gennaio 2012 i cittadini italiani residenti in questi Paesi non possono più avvalersi dei servizi notarili dei rispettivi consolati, per cui per la redazione di procure generali e speciali, accettazioni di eredità, deleghe ed altri documenti notarili ci si dovrà servire di un notaio locale.
Questo ha creato difficoltà e disagi per problemi di lingua dei connazionali residenti che si sono dovuti rivolgere ai notai tedeschi, anche se conoscono la nostra lingua, ma che spesso non conoscono la normativa italiana, pagando parcelle molto più onerose delle tariffe consolari. Come ha fatto notare anche l’onorevole Narducci nella sua interrogazione parlamentare una procura presso un notaio locale costa almeno 10 volte di più rispetto alla tariffa consolare e che a tale somma si deve aggiungere il costo della traduzione e della dichiarazione di conformità della medesima che dovrà comunque essere fatta dal consolato. Se poi ci si rivolge ad un notaio locale che non conosce la lingua italiana, insorgono inevitabili traduzione degli atti, per cui il cittadino dovrà ricorrere ad un traduttore accreditato al consolato e, quindi, recarsi in ogni caso anche in consolato per la legalizzazione della traduzione.
Procedura del Ministero
Ebbene, questa procedura decretata dal Ministero degli Affari Esteri comporta costi onerosi per i cittadini italiani residenti all’estero, soprattutto per gli emigrati più anziani, con il rischio di aggravare il processo di distacco dall’Italia con gli svantaggi economici per il nostro Paese che inevitabilmente ne deriverebbero.
Le insufficienti e pretestuose argomentazioni del Sottosegretario del Governo Monti, Staffan De Mistura, in base alla quale con l’emanazione del Decreto Ministeriale il Ministero degli Affari Esteri avrebbe realizzato un’importante opera di riordino e semplificazione della normativa consolare con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili in un contesto caratterizzato dalle note difficoltà di bilancio sfruttando le possibilità offerte dal processo di integrazione europee e di realizzare un duplice obiettivo: semplificare le procedure e canalizzare le risorse disponibili su altri servizi consolari essenziali, risultano tutt’ora alquanto ridicole.
Bisogna purtroppo constatare che anche i successivi governi: i governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e Conte, non si sono minimamente occupati della questione e non hanno intrapreso nulla per migliorare a situazione. In realtà non si sono mai occupati dei problemi degli italiani residenti all’estero e in particolare dei loro servizi consolari!
Se si vuole semplificare e ottimizzare l’amministrazione consolare e le sue risorse finanziarie ci sono mille altre possibilità e modalità, invece di limitare i servizi notarili degli uffici consolari, penalizzando e mortificando i connazionali residenti all’estero.
Bisogna anche considerare che gli atti notarli non sono gratis e generano entrate attraverso le percezioni per gli atti prodotti. Risorse che potrebbero migliorare il bilancio degli esteri e far acquisire maggior introiti derivanti dalle percezioni consolari al bilancio del Ministero degli Affari Esteri in luogo dei finanziamenti provenienti dalle tasse dei cittadini.
Disagi per i cittadini
Di fatto, a seguito della limitazione dei servizi notarili, oltre ai disagi per i cittadini residenti all’estero, si deve aggiungere anche la perdita di introiti per l’erario italiano che era una delle poche risorse che determinava proventi notevoli del Consolato a fronte di un impiego delle risorse del personale assolutamente contenute, in quanto si lavora sulla base di testi già predisposti e collaudati. Per esempio, solamente le procure emesse dal Consolato di Francoforte negli anni precedenti al 2012 si aggiravano intorno alle 900 all’anno, mentre da allora fino ad oggi si aggirano al di sotto della decina all’anno.
Considerati tutti questi evidenti aspetti negativi del Decreto ministeriale, c’è da chiedersi se il Decreto Ministeriale e tutto quello che ha provocato è conforme ai principi costituzionali della Pubblica Amministrazione.
Il Decreto del Ministro degli Affari Esteri che non è legge ma un atto esecutivo del Ministero limitato al campo di rispettiva competenza, ha limitato le funzioni notarili dei Consolati italiani in cinque del ventotto Paesi dell’Unione Europea, creando discriminazione e ingiustizia verso i cittadini residenti nei Paesi coinvolti. A differenza dei connazionali residenti all’estero in altri Paesi non coinvolti e a quelli residenti in Italia, essi sono sottoposti a difficoltà e disagi non tenendo sufficientemente conto della impossibilità di accedere ad adeguati servizi notarili in loco.
In base all’art. 97 della Costituzione i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. I principi che reggono la Pubblica Amministrazione sono quelli della legalità del buon andamento e dell’imparzialità.
Il principio di legalità
Il principio di legalità indica la necessità che l’attività dei pubblici poteri trovi il proprio fondamento nella legge. Secondo questo principio, non ci può essere apparato amministrativo, né attribuzione di poteri se non in base alla legge. Questa definizione del principio di legalità, non deve essere intesa solamente a livello formale, ma si affianca ad un principio di legalità sostanziale secondo cui l’amministrazione, non solo deve agire nei limiti e sulla base di una previsione di legge ma altresì in conformità ad un disciplina sostanziale posta dalla legge. In altre parole: non solo nella forma ma anche nella sostanza!
Il principio di imparzialità
Il principio di buon andamento ed imparzialità previsti dall’art. 97 Costituzione prescrive il dovere dell’Amministrazione statale nel perseguimento degli interessi pubblici a lei affidati di agire con efficacia ed efficienza (buon andamento) e di non discriminazione le posizioni dei soggetti coinvolti dalla sua azione (imparzialità).
Pertanto in base ai principi costituzionali di legalità, buon andamento e imparzialità, la legge che disciplina in maniera ottimale le funzioni notarili a favore dei cittadini utenti e della stessa amministrazione consolare è il Decreto Legge del 3 febbraio 2011 n. 71 e non il Decreto ministeriale del 31.10.2011 che ha limitato e peggiorato l’erogazione dei servizi notarili creando notevoli disagi e spese inutili agli utenti e non ha portato alcun miglioramento ai Consolati.
La cosa migliore sarebbe quella di ripristinare completamente i servizi notarili, come tra l’altro richiesto nell’interrogazione parlamentare dell’on. Franco Narducci, lasciando la facoltà al cittadino di usufruire appieno delle prestazioni dei servizi notarili sia da parte del Consolato che da parte dei notai dei Paesi di residenza in base alle proprie esigenze e possibilità personali.