Gentili signori, sono un emigrante italiano da 30 anni qui residente! Dovendo rinnovare il passaporto mi viene detto dopo aver fatto le fotografie e aquisito impronte digitali, di andare alla cassa!!! 116 + 7,- fotografie 123,-euro essendo io momentaneamente registrato all´Ufficio del lavoro (jobcenter), percepisco un piccolo aiuto, il minimo indispensabile per vivere, con i quali devo pagare anche luce, telefono, etc.etcc. Questi 123 euro mi vengono a mancare alla richiesta di un sussidio. Ben comprovando la mia indigenza, mi viene detto che potevo fare anche una carta identità. Ho fatto appello alla legge vigente art.19 legge 1185/1967 ancora in vigore e mi viene detto che non esiste ed che potevo andare… Mi domando se è possibile questa cosa in una nazione come l’Italia??? Pensavo che al Consolato fossero connazionali!!! Consolato italiano Monaco di Baviera. Distinti saluti A.d.S.
Gentile Lettore, innanzitutto desidero informarLa che l’impiegato consolare ha il dovere di trattare l’utente con cortesia e disponibilità. Questo vuol dire che se Lei riteneva di poter ottenere il passaporto gratuito, l’impiegato avrebbe dovuto darLe tutte le informazioni al riguardo al fine di convincerla che la sua richiesta non poteva essere accolta. Ciò nonostante, se Lei continuava a ritenere di essere nelle condizioni di ottenere il passaporto gratuito, egli avrebbe potuto aiutarLa a presentare la domanda per iscritto ed accettarla. Successivamente, il Consolato, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, corredata dalla prescritta documentazione, poteva rilasciare il passaporto gratuito o rigettare l’istanza, indicando le cause che ostano al rilascio. Ove si rendesse necessario per il completamento dell’istruttoria, questo termine, previa comunicazione all’interessato, poteva essere prorogato di altri quindici giorni.
Se la domanda non veniva accettata, Lei avrebbe potuto fare ricorso al Ministro per gli Affari esteri, entro 30 giorni dalla data di notificazione o di ricezione della comunicazione amministrativa e successivamente, entro 30 giorni, poteva impugnare ricorso in sede giurisdizionale, cioè presso il Tribunale amministrativo. Questo, in teoria, quanto si possa dire sulla prassi dell’iter amministrativo della domanda di passaporto e sul comportamento dell’impiegato consolare nei rapporti con il pubblico, senza voler giudicare il comportamento dell’impiegato consolare. Per mia esperienza, la maggioranza degli impiegati consolari si comportano in maniera corretta e rispettosa nei rapporti con il pubblico. A volte si creano equivoci ed incomprensioni, dovuti alla scarsa conoscenza delle leggi, che conducono a spiacevoli diverbi e discussioni.
Ciò predetto, veniamo alla sostanza della sua richiesta. In base all’art. 19, comma d) della legge sui passaporti, nessuna tassa è dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all’estero da parte degli indigenti. Pertanto bisogna chiarire chi può essere considerato indigente e per quale motivo viene richiesto il passaporto gratuito da parte di un indigente.
Nell’uso comune la parola indigenza significa povertà assoluta, mancanza di mezzi di sostentamento, stato di estrema povertà. L’indigente è il bisognoso in senso assoluto e indica una persona poverissima che scarseggia delle cose necessarie per una normale sussistenza. Nella società moderna i termini assumono significati diversi in base al Paese di riferimento e alla sua evoluzione socio-economica. Nelle società altamente sviluppavate come l’Italia e la Germania non si parla più di povertà assoluta, salvo rari casi di emarginazione sociale (ad es. i senzatetto, i tossicodipendenti, etc.), ma di povertà relativa per misurare il livello di povertà di una fascia della popolazione rispetto alla condizione economica dell’intera popolazione. In Italia si identifica la situazione di indigenza con la mancanza di un reddito inferiore all’importo dell’assegno sociale che nel 2014 era di circa € 480,00. L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996 è stato sostituito dalla pensione sociale.
In Germania per indigenza si definisce uno stato economico al di sotto del minimo vitale, chiamato Existenzminimum. Cioè, al di sotto di tutto ciò che è necessario per soddisfare le primarie condizioni di sopravvivenza fisica come il cibo, gli indumenti, l’abitazione, il riscaldamento, l’assistenza medica di base, etc. In base agli artt. n.1 e n.20 della Costituzione tedesca, che stabiliscono l’intangibilità della dignità dell’uomo ed il principio dello stato sociale, lo stato tedesco è tenuto ad assicurare una esistenza al di sopra del minimo vitale che garantisca ai residenti stabilmente in Germania il diritto di partecipazione alla vita socio-culturale del Paese. In questo contesto, le misure di sostegno più rilevanti sono l’assistenza sociale (Sozialhilfe) per i bisognosi minori, inabili al lavoro e pensionati, e il sussidio alla disoccupazione (Arbeitslosengeld II o Hartz IV) per coloro che hanno esaurito l’indennità di disoccupazione (Arbeitslosengeld I) e che non posseggono un reddito sufficiente al proprio mantenimento.
Pertanto, quando in Germania si parla di povertà, si intende la povertà socio-culturale (sozio-kulturelle Armut) e non si intende l’indigenza. Teoricamente l’indigenza in Germania non dovrebbe più esistere poiché, a tutti coloro che vivono al di sotto del minimo vitale, viene assicurato dallo Stato un minimo economico di base (Grundsicherung), tale da poter partecipare dignitosamente alla vita del Paese. Anche la nostra Ambasciata di Berlino, nel messaggio n.3295 del 16.06.2008 sull’assistenza ai connazionali indigenti, facendo riferimento al diritto tedesco, all’art. 27 del SGB XII per le persone non attive e all’art 28 della SGB II, cosiddetta "Hartz IV", per le persone attive, aveva stabilito che l’assistenza consolare dovrebbe ritenersi esclusa per i soggetti che percepiscono i trattamenti del sistema locale di sicurezza e previdenza sociale, fatte salve situazioni di accertata indigenza transitoria. Ciò premesso, c’è da chiedersi se in Germania una persona che percepisca l’assistenza sociale o il sussidio alla disoccupazione (Hartz IV) di circa 1.000 Euro al mese può essere genericamente considerata persona indigente.
Per soggiornare e lavorare in Germania è sufficiente possedere una carta d’identità o un passaporto. Dal giugno 2007 i Consolati italiani nell’Unione Europea oltre a rilasciare i passaporti, rilasciano anche la carta d’identità al costo di Euro 5,16. Costo largamente inferiore a quello del passaporto di 116,00 Euro, che può permettersi anche una persona che percepisce il sussidio Hartz IV. La carta d’identità viene riconosciuta dalle direttive comunitarie e dalla normativa tedesca come documento valido per vivere e lavorare in Germania. Pertanto con l’emissione della carta d’identità all’estero, viene a mancare la necessità di possedere il passaporto per soggiornare in Germania. Di conseguenza, nell’Unione Europea la necessità di possedere passaporto, e con essa il presupposto giuridico per la richiesta del passaporto gratuito è ormai ampiamente superata.
Pertanto, la decisione dell’impiegato consolare di negare il rilascio gratuito del passaporto è avvenuta nel rispetto della legge perseguendo l’interesse pubblico dello Stato, poiché allo stato delle cose non si intravede nella Sua persona una particolare condizione di indigenza, anche transitoria, che giustifichi il rilascio del passaporto gratuito. Inoltre, con la possibilità di ottenere una carta d’identità all’estero viene a mancare la necessità di possedere il passaporto per lavorare in Germania. Infine tenga anche conto del principio di imparzialità a cui la Pubblica Amministrazione si deve attenere. In Italia nessun indigente riceverebbe un passaporto gratuito per andare a lavorare in un paese dell’Unione europea, quando è più che sufficiente possedere la carta d’identità.
Ora, capisco le difficoltà in cui Lei si trova e che il colloquio con l’impiegato consolare non sia stato gradevole e soddisfacente. Forse anche Lei, come tanti altri connazionali, ha ricevuto nel passato un passaporto gratuito per le stesse o analoghe situazioni. Purtroppo questa prassi era diventata una consuetudine illegittima che creava danni all’erario statale e quindi a tutti noi. Come cittadini di uno Stato democratico come l’Italia, abbiamo la facoltà di chiedere o di rivendicare i propri diritti, ma anche il dovere di rispettare le leggi. Indifferentemente se si è utenti o impiegati consolari.