Gli italiani residenti all’estero che desiderano sposarsi in Italia devono richiede le pubblicazioni di matrimonio. La pubblicazione di matrimonio è la fase che precede il matrimonio per portare a conoscenza di altre persone l’intenzione dei futuri sposi di contrarre matrimonio e di consentire alle persone legittimate di fare eventuale opposizione al matrimonio. Una volta eseguite le pubblicazioni, il Consolato delega alla celebrazione del matrimonio il Comune italiano indicato (art. 115 e art. 109 del codice civile). Per richiedere le pubblicazioni matrimoniali bisogna presentarvi di persona presso l’Ufficio consolare, muniti di un documento d’identità valido per sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di certificazione. In caso di impedimento, si può delegare un’altra persona munita di procura speciale e dei documenti d‘identità validi. L’ufficiale dello stato civile deve verificare l’esattezza della dichiarazione e può acquisire d’ufficio eventuali documenti, che ritenga necessari per provare l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio (art. 51, comma 1, del DPR 396/2000). Per gli italiani residenti in Italia la procedura è la stessa e la richiesta di pubblicazione avviene presso il Comune italiano di residenza. Grazie alla legge Bassanini del 1997 sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione (cosidetta autocertificazione), i cittadini italiani e i cittadini membri dell’Unione Europea non devono più presentare la documentazione necessaria per la richiesta delle pubblicazioni matrimoniali, poiché essa viene acquisita d’ufficio. Questo vuol dire che l’Ufficio di stato civile del Comune o quello del Consolato dovrebbero richiede direttamente alle altre amministrazioni pubbliche tutti i certificati necessari per le pubblicazioni.
La legge Bassanini, conosciuta come la legge sulla semplificazione amministrativa, venne introdotta per semplificare le procedure della pubblica amministrazione. Su questa materia da allora sono state emanate altre leggi e apportate innovazioni alle leggi in vigore che sono tutte raccolte nel Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000). Tutti i cittadini stranieri, devono comunque presentare il Nulla-Osta al matrimonio o il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dalle proprie autorità diplomatico-consolari, mentre i cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono presentare anche la documentazione richiesta, che comprova i requisiti richiesti dall’art. 51, comma 1, del DPR 396/2000.
Il certificato di capacità matrimoniale internazionale è rilasciato in base alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 alla quale hanno aderito anche l’Italia e la Germania. Il certificato viene rilasciato dall’autorità competente dello Stato di appartenenza per l’autorità dell’altro Stato, quando il cittadino possiede i requisiti e se vi sono le condizioni necessarie per contrarre matrimonio secondo la legge dello Stato di appartenenza. In Italia il certificato di capacità matrimoniale è rilasciato dall’ufficio di stato civile del Comune ed è subordinato all’effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio.
Gli italiani residenti all’estero che desiderano sposarsi in Germania non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio. Questo avviene ai sensi dell’art. 110 del DPR 396/2000 che ha soppresso l’obbligo delle pubblicazioni in caso di matrimonio da celebrare di fronte alle autorità di un paese estero che non prevede la procedura della pubblicazione, come è nel caso della Germania. Poiché la legislazione tedesca, a differenza di quella italiana, non prevede la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, bisogna presentarsi presso l’ufficio di stato civile del Comune tedesco con la documentazione necessaria richiesta, ivi compreso il “Certificato di capacità matrimoniale” ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, che viene rilasciato dal Consolato italiano. A seguito dell’abolizione delle pubblicazioni, il Ministero degli Affari Esteri con il messaggio n. 303/246839 dell’11 luglio 2008 ha indicato le procedure necessarie per il rilascio del nulla osta alla celebrazione del matrimonio del cittadino italiano presso le autorità estere. Il messaggio chiarisce, che “qualora venga richiesto dalle autorità locali un nulla osta al matrimonio per il cittadino italiano, si potrà procedere nel modo di seguito indicato: – si acquisirà un’autocertificazione dell’interessato rilasciata ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 nella quale verrà indicato che non esistono per il nubendo italiano le condizioni ostative previste dagli artt. dall’84 al 89 del C.C. – ad essa farà seguito una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR suddetto con la quale verrà indicato che il nubendo straniero non si trova nelle condizioni ostative previste dagli articoli succitati. Si fa osservare che codesti Uffici potranno in ogni caso procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal connazionale ai sensi dell’art. 5 del DPR 396/2000 e 71 del DPR 445/2000”.
Questa è la buona notizia! La cattiva notizia è che per ottenere il certificato di capacità matrimoniale (Ehefähigkeitszeugnis) richiesto dai tedeschi, i Consolati non si attengono ne alle disposizioni indicate nel messaggio ministeriale, che parla di autocertificazione, ne alla normativa vigente sulle modalità di invio delle istanze di cui all’art.38 del DPR 445/2000, poiché continuano illecitamente a richiedere la presenza degli interessati e i certificati comprovanti fatti e stati della dichiarazione presentata con l’istanza. Già nel 1999, il Ministero degli Affari Esteri, con la circolare n. 4 del 12.04.1999 sul processo di semplificazione della documentazione amministrativa in Italia, che aveva l’obiettivo di ridurre al minimo il numero delle certificazioni e dare il massimo impulso all’autocertificazione nell’ambito delle funzioni consolari all’estero, chiariva:
• che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori possono essere utilizzate nei rapporti con la pubblica amministrazione dai cittadini italiani e dagli altri cittadini dell’Unione Europea, ovunque essi risiedano;
• che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni) sottoscritte dall’interessato, anche contestualmente ad una istanza, comprovano a titolo definitivo stati, fatti e qualità personali in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, anche per la celebrazione del matrimonio;
• che le dichiarazioni sostitutive di certificazione, non sono soggette ad autenticazione della firma e possono essere inviate per posta o per via telematica, unitamente alle relative istanze, se corredate dalla fotocopia di un documento di identità italiano o di un altro Paese dell’UE. Lo stesso vale per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
• che la pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarle, poiché la mancata osservanza delle norme sull’autocertificazione da parte dei dipendenti costituisce violazione dei doveri d’ufficio, sanzionabili in base alle norme contrattali e penali, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto;
• che sarebbe opportuno che le Rappresentanze diplomatico-consolari diano ampia informazione all’utenza locale circa le nuove norme sulla documentazione amministrativa, anche attraverso i Comites, le Associazioni e gli altri Enti italiani operanti nelle rispettive circoscrizioni.
Questo, nel merito, quanto riportato dalla circolare 15 anni fa! La circolare tratta in maniera esauriente molti altri argomenti sulla semplificazione della documentazione amministrativa nell’ambito delle funzioni consolari. Documentazione amministrativa Oggi, tutta la normativa sul processo di semplificazione della documentazione amministrativa è stata raggruppata nel DPR n. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), cui fa riferimento la dichiarazione sostitutiva di certificazione sostitutiva (art. 46) e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47), cui fa riferimento il messaggio ministeriale n. 303/246839 dell’11 luglio 2008, nonché la violazione dei doveri d’ufficio in caso di mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive (art. 74).
Inoltre, l’art. 45 del DPR n. 445/2000 stabilisce che i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi ed é fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all’atto della presentazione dell’istanza sia richiesta l’esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito.
Infine, dal 1° gennaio 2012, al fine di consentire una completa “decertificazione” nei rapporti tra Pubblica amministrazione, l’ultima innovazione in materia di autocertificazioni, l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), vieta alla Pubblica amministrazione di richiedere e accettare certificati nei rapporti con gli utenti, poiché essi devono essere acquisiti direttamente d’ufficio. In alternativa la Pubblica amministrazione può richiedere solamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà. Pertanto, anche la sola richiesta o l’accettazione di tali certificati costituisce oggi una violazione dei doveri d’ufficio ai sensi dell’art. 74, comma 2, lettera a), del DPR 445 del 2000. Sulla base di queste argomentazioni, ritengo che le richieste dei Consolati di presentarsi di persona per firmare davanti all’impiegato l’istanza con le dichiarazione sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà con i certificati da consegnare, è una richiesta priva di fondamenti di legge che crea inutili costi e disagi agli utenti, legittimamente evitabili. Tanto più che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, in base al DPR 445/2000 la Pubblica amministrazione e i loro dipendenti sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati (art. 73), il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75) ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76).
Inversamente, le innovazioni legislative sul processo di semplificazione della documentazione amministrativa, applicate nell’ambito della procedura di razionalizzazione e di snellimento amministrativo del servizio consolare, oltre a produrre evidenti vantaggi per i cittadini, faciliterebbero il lavoro degli uffici consolari. Questo articolo, come i precedenti, desidera essere un contributo al miglioramento dell’erogazione dei servizi consolari, nei principi della buona amministrazione che anche il Ministero degli Affari Esteri da sempre persegue, come illustrato con la circolare n. 4 del 12.04.1999 e con il messaggio n. 303/246839 dell’11 luglio 2008.