L’emissione della carta d’identità in Italia e all’estero ai richiedenti maggiorenni che hanno figli minori avviene in maniera difforme, malgrado la legge ordinaria sia la stessa e le successive norme attuative per l’emissione all’estero sono ad essa conforme.
Mentre in Italia il possesso del requisito dell’assenso dell’altro genitore viene soltanto dichiarato all’atto della domanda, all’estero, oltre ad essere dichiarato, viene richiesto anche l’atto di assenso scritto. Questa procedura, oltre ad essere ingiusta e discriminatoria verso i cittadini all’estero, è anche illegittima perché non corrisponde alle normative vigenti sull’emissione della carta d’identità. La carta d’identità valida per l’espatrio viene emessa in Italia dal 1974. Su proposta del Ministero degli affari esteri venne emanato il D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649 sulla disciplina dell’uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio.
L’art. 1 del Decreto stabilisce che “L’interessato che intenda giovarsi della equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d’identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta di identità, dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all’art. 3, lettere b), c), d), e), f), g) della legge 21 novembre 1967, numero 1185. In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l’autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d’identità l’annotazione: «documento non valido ai fini dell’espatrio”.
Successivamente, su richiesta del Ministero dell’interno, la circolare del Ministero degli affari esteri n. 6 del 27 gennaio 1975 sull’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio, chiarisce che “i Comuni – a differenza di quanto avviene relativamente ai passaporti per le Questure e per gli Uffici Consolari – non sono tenuti a verificare l’inesistenza delle anzispecificate cause ostative, ma bensì unicamente a subordinare il rilascio della carta d’identità, valida anche per l’espatrio, all’avvenuta sottoscrizione della sopraspecificata dichiarazione da parte dell’interessato, che in tal modo se ne assume la responsabilità”.
Di conseguenza, i Comuni italiani non richiedono l’atto d’assenso dell’altro genitore previsto dall’art. 3, lettera b) della legge sui passaporti, bensì la sottoscrizione della relativa dichiarazione inclusa nel formulario di richiesta. Dal giugno 2007 la carta d’identità viene emessa anche all’estero. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE di poter ottenere, direttamente all’estero, un documento utilizzabile anche per la circolazione negli Stati membri dell’Unione Europea e in quelli con i quali vigono specifici accordi internazionali, l’art. 1, comma 1319 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), ha autorizzato gli Uffici consolari a rilasciare e rinnovare la carta d’identità a favore degli stessi a partire dal 1° giugno 2007.
A tale proposito, il Ministro dell’Interno e il Ministro degli Affari Esteri hanno successivamente emanato la Direttiva congiunta del 5 giugno 2007 che disciplina l’emissione della carta d’identità all’estero e impartisce le relative disposizioni agli Uffici consolari e ai Comuni.
La Direttiva dispone che: “per ottenere tale documento il cittadino residente all’estero dovrà compilare e firmare l’apposito modulo predisposto dagli stessi Uffici consolari, sulla falsariga di quello in uso presso i comuni italiani” e che “ai fini dell’ottenimento della carta d’identità valida per l’espatrio e, quindi, di un documento equipollente al passaporto, i richiedenti maggiorenni dovranno autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – per sé o per i figli minori – di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all’art. 3, lettere b),d) ed e) della legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni”.
Successivamente, con il messaggio n. 300//230485 del 20 giugno 2007, anche la Direzione Generale degli Italiani all’Estero del Ministero degli affari esteri ha emanato le istruzioni per il rilascio della carta d’identità ai cittadini italiani iscritti all’AIRE.
In tale messaggio, nel paragrafo “Verifica dei requisiti per il rilascio del documento”, viene stabilito che per ottenere la carta d’identità valida per l’espatrio è necessario possedere gli stessi requisiti previsti dalla normativa per il rilascio dei passaporti e che “con la sottoscrizione della domanda di rilascio/rinnovo il connazionale avrà dichiarato mediante autocertificazione la sussistenza di tali requisiti (lettere b), d) ed e) dell’art. 3 della legge 21.11.1967, n. 1185) e l’inesistenza di condizioni ostative.”
Pertanto, considerato − che la legge ordinaria (norma primaria) che regola l’emissione della carta d’identità in Italia e all’estero è la stessa e che i successivi regolamenti di attuazione (norme secondarie come la Direttiva, le circolari, etc.) sono conformi alla legge ordinaria; − che la presentazione dell’atto di assenso scritto dell’altro genitore per l’emissione della carta d’identità non è richiesto in nessuna normativa giuridica; − che tale richiesta crea inutili disagi e difficoltà ad alcune categorie di utenti residenti all’estero; − che tale procedura è contraria al principio di uguaglianza sull’erogazione dei servizi pubblici poiché non garantisce la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato anche se fra diverse aree geografiche di utenza, creando un’ingiustificata discriminazione degli utenti residenti all’estero nei confronti di quelli residenti in Italia; − che tale richiesta è contraria alle norme sulla semplificazione amministrativa poiché ne aggrava il procedimento amministrativo;
l’emissione e il rinnovo della carta d’identità all’estero per gli utenti maggiorenni con figli minori dovrebbe avvenire come in Italia senza la presentazione dell’atto di assenso scritto dell’altro genitore. Questa procedura, oltre ad essere conforme alla legge, sarebbe anche di reciproco beneficio sia per l’amministrazione consolare, che per gli utenti. Essa semplificherebbe e alleggerirebbe il lavoro ai Consolati ed eviterebbe disagi agli utenti, non avrebbe costi aggiuntivi e sarebbe di grande utilità pubblica.
Basta solo che i Consolati si attenessero alle normative vigenti e che l’Ambasciata e il Ministero vigilassero sulla loro corretta applicazione.