La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, stipulata il 24 aprile 1963, all’articolo 5 attribuisce al console il potere «di agire in qualità di notaio», una funzione che fino ad ora ha permesso al connazionale che risiede all’estero o che vi si trovi momentaneamente di ricorrere, per gli atti notarili, al console, o agli uffici consolari delegati, secondo la regola «locus regit actum» ed in accordo con le disposizioni contenute nella cosiddetta «legge consolare» (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 200) e nell’«Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri» (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18);
risulta essere parte della coscienza comune di ogni italiano che va all’estero il fatto che il console possa svolgere funzioni notarili e quindi che egli possa prestare assistenza anche in campo giuridico come avviene per i notai in Italia. Inoltre, la natura degli atti che il console riceve ed il suo carattere di depositario di particolari documenti sono di fondamentale importanza per aiutare i cittadini italiani all’estero nell’espletamento di diversi atti oltre a contribuire a facilitare i rapporti commerciali tra il nostro Paese e quello dove si trova la sede consolare italiana; con il decreto del Ministero degli affari esteri del 31 ottobre 2011, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2011, si dispone che «gli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia, a decorrere dal 1o gennaio 2012, non esercitano funzioni notarili, tenuto conto che i notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione internazionale del notariato (UINL) ed hanno proceduto alla dichiarazione di cui articolo 6 della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, sull’esenzione dalla legalizzazione negli Stati membri della CEE o stipulato in merito Convenzioni bilaterali con l’Italia»;
i cittadini italiani residenti nei Paesi sopra menzionati, di conseguenza, non potranno più avvalersi dei servizi notarili dei rispettivi consolati, per cui per la redazione di procure generali e speciali, accettazioni di eredità, deleghe, ed altri documenti notarili ci si dovrà servire di un notaio locale; si deve considerare che il notaio locale spesso non conosce la normativa italiana, con i conseguenti disagi procedurali e l’eventualità che il testo redatto non venga accettato dal professionista o ente italiano, in quanto privo dei pertinenti riferimenti legislativi italiani;
la procedura decretata dal Ministro degli affari esteri comporta costi onerosi per i cittadini italiani residenti all’estero, soprattutto per gli emigrati più anziani, con il rischio di aggravare il processo di distacco dall’Italia con gli svantaggi economici per il nostro Paese che inevitabilmente ne deriverebbero. Occorre sottolineare, infatti, che una procura presso un notaio locale costa almeno 10 volte di più rispetto alla tariffa consolare e che a tale somma si deve aggiungere il costo della traduzione e della dichiarazione di conformità della medesima che dovrà comunque essere fatta dal consolato;
rivolgendosi al notaio locale insorgono inevitabili esigenze di traduzione degli atti, per cui il cittadino dovrà rivolgersi ad un traduttore accreditato al consolato e, quindi, recarsi in ogni caso anche in consolato per la legalizzazione della traduzione; ai disagi per il cittadino si deve aggiungere la perdita di introiti per l’erario (la funzione notarile di un consolato è una delle poche che determina introiti notevoli) a fronte di un investimento di energie umane da parte dell’ufficio assolutamente contenuto in quanto si lavora sulla base di testi già predisposti e collaudati; si registra una scarsità di informazioni nei riguardi dei cittadini italiani all’estero in merito all’accesso ai servizi notarili in loco in maniera che possano orientarsi nella mutata situazione amministrativa -: quali iniziative ritenga di intraprendere il Ministro per evitare i già evidenti disagi cui vanno incontro le imprese e i cittadini italiani residenti all’estero che hanno necessità di usufruire dei servizi notarili della rete consolare e per individuare soluzioni anche operative rispondenti alle esigenze concrete dei cittadini, ripristinando le funzioni notarili di base dei consolati. (5-05975)
Interrogazione n. 5-05975 Narducci: Sul ripristino delle funzioni notarili di base nelle sedi consolari
TESTO DELLA RISPOSTA
Come indicato dall’Onorevole interrogante, il decreto 31 ottobre 2011 del Ministro degli affari esteri ha individuato cinque Paesi europei (Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia) nei quali limitare l’erogazione dei servizi notarili forniti dagli uffici consolari. Questo decreto è stato emanato sulla base del decreto legislativo n. 71 del 2011 «Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari», esaminato dal Parlamento, con cui la Farnesina ha realizzato un’importante opera di riordino e semplificazione della normativa consolare. L’obiettivo fondamentale di questa opera di riordino e semplificazione è di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili in un contesto caratterizzato dalle note difficoltà di bilancio. La logica è di sfruttare le possibilità offerte dal processo di integrazione europea, ad esempio proprio nel settore degli atti notarili, per realizzare un duplice obiettivo: semplificare le procedure e canalizzare le risorse disponibili su altri servizi consolari essenziali. È una strada seguita anche dai nostri partner europei. La Francia, a partire dal 1o gennaio 2005, ha abolito del tutto l’esercizio delle funzioni notarili da parte delle proprie Rappresentanze diplomatico-consolari in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Nel caso dei Paesi in questione dove è stata limitata l’erogazione di atti notarili dagli uffici consolari italiani, si è considerata l’esistenza di convenzioni bilaterali e multilaterali che già riconoscono efficacia giuridica in Italia agli atti emessi dalle autorità di tali Paesi. Inoltre, è stato tenuto in considerazione che questi Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato Latino, elemento che assicura la presenza in loco di adeguati servizi notarili. Con questa innovazione è ora possibile utilizzare direttamente nell’ordinamento italiano un documento notarile proveniente dall’estero. Non occorre cioè una certificazione di secondo grado che ne attesti la provenienza e l’autenticità. Allo stesso tempo, per assicurare le necessarie garanzie per i nostri connazionali, è previsto che l’atto provenga da un professionista o funzionario pubblico che nel proprio ordinamento svolga funzioni effettivamente analoghe ai nostri notai. In particolare, tali professionisti nei cinque Paesi considerati (che sono appunto parte dell’Unione Internazionale del Notariato Latino) svolgono funzioni fondamentali quali il controllo di legalità del contenuto, di autenticità della sottoscrizione, di capacità e legittimazione dei soggetti interessati. Per salvaguardare gli interessi dei nostri connazionali, il decreto del Ministero degli affari esteri contiene in ogni caso un’importante clausola di salvaguardia. Nei cinque Paesi europei di cui stiamo parlando (Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia) i servizi notarili sono cioè limitati ma non completamente aboliti. La clausola dispone che i capi degli uffici consolari possono in ogni caso ricevere dai cittadini italiani testamenti pubblici, segreti ovvero internazionali. Di fronte a oggettiva impossibilità di rivolgersi ad un notaio in loco, l’ufficio consolare deve inoltre trattare atti che rivestono carattere di necessità ed urgenza. Tale fattispecie può trovare applicazione, in ragione della loro età, a favore dei pensionati richiesti di dare dimostrazione della loro esistenza in vita presso la banca incaricata del pagamento della pensione. Si può, infine, assicurare che, in aggiunta a quanto previsto dalla clausola di salvaguardia, le nostre Rappresentanze diplomatico-consolari continueranno a monitorare costantemente l’evolversi della situazione ed a valutare con la massima attenzione i suggerimenti provenienti dall’utenza per rendere il più agevole possibile il ricorso agli studi notarili locali da parte dei cittadini italiani.