Rubrica a cura dei patronati Acli Germania, Inca Cgil e ItalUil. Questo mese a cura di Daniela Bertoldi di Acli Germania

Abbiamo già parlato di Pflegegeld e delle prestazioni a sostegno dei malati di lunga degenza che vengono concesse in Germania.

In questo articolo mettiamo a fuoco invece l’indennità di accompagnamento che è una prestazione in denaro che viene pagata dall’INPS a coloro che sono in possesso di determinati requisiti. Anche l’indennità di accompagnamento è una prestazione in un certo senso complementare perché viene pagata in aggiunta ad altre prestazioni, che siano queste pensioni contributive, assistenziali o altro.
Ma attenzione: non è esportabile all’estero.

Questa prestazione spetta a coloro che sono totalmente inabili, che non possono muoversi senza assistenza o abbiano comunque bisogno di assistenza continua per le attività quotidiane. È una prestazione indipendente dal reddito personale e dall’età della persona che la richiede e non è reversibile. Ciò significa che se la persona che ne usufruisce muore, non dà diritto ad una pensione di reversibilità.

Per quale motivo però questa prestazione non è legata al reddito del/la richiedente? L’indennità viene considerata come una compensazione per una minorazione che si ha, è quindi indipendente dal reddito.

Per ottenere l’indennità di accompagnamento deve essere stata prima riconosciuta la minorazione. Per presentare la domanda va richiesto al proprio medico di base di trasmettere all’INPS un certificato telematico. Dopo che il medico ha trasmesso il certificato si deve presentare all’INPS la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile. In base a quello che viene riportato nel verbale finale, si possono avere le condizioni per il diritto all’indennità, che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda. In casi eccezionali viene corrisposta dal giorno indicato dalla commissione sanitaria nel verbale di riconoscimento.

Assieme alla domanda vanno presentati tutti i dati socioeconomici, quindi informazioni relative ad eventuali ricoveri, all’attività lavorativa, alla modalità di riscossione e altro. La domanda può essere presentata personalmente accedendo con le proprie credenziali sul sito INPS oppure attraverso un patronato.

L’indennità nell’anno 2025 è pari a 524,02 Euro e viene pagata per 12 mensilità. Non va dichiarata nella denuncia dei redditi perché non è soggetta all’IRPEF e non viene considerata come un reddito.

Ci sono alcuni casi in cui l’indennità non viene concessa perché incompatibile con altre prestazioni. Si tratta di prestazioni per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Sta alla persona richiedente optare per la prestazione più favorevole.

Inoltre se si è ricoverati per un periodo superiore ai 29 giorni in una struttura a carico dello Stato, l’indennità viene sospesa.

Guardiamo ora nel dettaglio i requisiti:

  • riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%)
    • il riconoscimento avviene come abbiamo già detto a seguito di una valutazione della commissione sanitaria che verifica lo stato di salute fisico e mentale del/la richiedente;
  • riconoscimento dell’impossibilità a muoversi autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
    • il/la richiedente non può muoversi autonomamente
  • riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
    • il/la richiedente non può svolgere in maniera autonoma le funzioni necessarie per la vita di tutti i giorni
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
    • IMPORTANTISSIMO – se si fa domanda in Italia e poi ci si trasferisce all’estero va comunicato per non incorrere in indebiti.
  • cittadinanza italiana;

    oppure
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;

    oppure
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);

Va detto che i Patronati all’estero non ne vedono di queste pratiche perché sono collegate alla residenza in Italia. Se le vediamo è purtroppo perché si sono formati degli indebiti per aver trasferito la residenza all’estero e perché le persone si sono dimenticate di percepire una prestazione legata alla residenza in Italia.

A volte succede ad esempio quando i figli decidono che sia meglio per i genitori o il genitore rimasto solo, trasferirsi in Germania per stare così vicino ai propri familiari. Se i familiari non verificano il tipo di prestazione che il genitore sta prendendo in Italia, c’è il rischio che questa sia una prestazione assistenziale (quindi anche assegno sociale, trattamento minimo o invalidità civile, e comunque legata alla residenza in Italia) e che questa venga tolta nel momento in cui l’INPS viene a conoscenza del trasferimento.  

Quindi prima di fare un passo del genere consigliamo di contattare un Patronato e chiarire che non si vada incontro a rischi di questo genere.

Se il genitore o la persona percepisce una prestazione legata alla residenza in Italia la scelta rimane tra il trasferimento in Germania e la perdita delle integrazioni/prestazioni oppure la residenza effettiva in Italia e il mantenimento delle prestazioni.


Leggi anche gli altri articoli della rubrica a cura dei patronati:

01.25Patronati. Assistenza in Germania per le persone non autosufficienti – Corriere d’Italia

12.24 Trasferimenti di pensione – Corriere d’Italia

11.24 Pensione vedovile – Corriere d’Italia

10.24 Che cos’è il Bürgergeld – Corriere d’Italia

09.24 Le pensioni di vecchiaia e con decorrenza anticipata in Germania – Corriere d’Italia

06-07.24 Pensione di invalidità tedesca, totale, parziale e per chiusura del mercato del lavoro – Corriere d’Italia

05.24 Il sistema previdenziale tedesco – Corriere d’Italia

04.24 Il sistema previdenziale tedesco. Introduzione – Corriere d’Italia

03.24 Prestazioni legate al reddito ed esportabilità – Corriere d’Italia

02.24 Grundsicherung, quali i requisiti richiesti – Corriere d’Italia

01.24 Navigare tra le normative pensionistiche – Corriere d’Italia

12.23 Pflegegeld e pensione – Corriere d’Italia

10.23 Chiedilo ai patronati – Corriere d’Italia