Il tribunale federale del lavoro (in ted.: Bundesarbeitsgericht) ha dovuto decidere un caso in cui una dipendente, a fine rapporto lavorativo, voleva un indennizzo sostitutivo per le ferie non godute. Vediamo cosa è successo: la donna è stata assunta dal suo datore di lavoro come impiegata tra il 1° novembre 1996 e il 31 luglio 2017. Le mansioni da lei svolte riguardavano la contabilità. Dopo la fine del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ha versato alla dipendente 3.201,38 euro a titolo di indennità per 14 giorni di ferie che le restavano. La dipendente, tuttavia, non ci sta e vuole un’ulteriore compensazione per le ferie in sospeso per un totale di 101 giorni lavorativi degli anni precedenti.
Mentre in prima istanza il tribunale del lavoro (in ted.: Arbeitsgericht) aveva rigettato l’istanza presentata dalla dipendente, il tribunale regionale del lavoro (in ted.: Landesarbeitsgericht) ha riconosciuto in appello alla donna ulteriori 17.376,64 euro a titolo di risarcimento dei giorni di ferie mancanti. Il tribunale regionale ha ritenuto infondata l’eccezione posta dal datore di lavoro, secondo cui le ferie sarebbero state prescritte (in ted.: verjährt). In altre parole: solo se lo chiede esplicitamente l’azienda, bisogna usufruire delle ferie arretrate. Vale a dire, se il lavoratore si rifiuta, una volta terminato il rapporto, costui non ha più diritto alla relativa indennità sostitutiva. La Corte federale del lavoro ha confermato la sentenza d’appello.
In fondo, il Bundesarbeitsgericht non ha fatto altro che applicare quanto già stabilito da parte della Corte di Giustizia dell’Unione europea in due sentenze del 2022, dichiarando appunto che il diritto alle ferie, anche in relazione al periodo minimo legale (di quattro settimane), si estingue allorquando non siano state fruite per volontà del lavoratore, anche se invitato a farlo dal datore di lavoro.
Possiamo, dunque, affermare in sintesi: in base alla normativa europea il diritto alle ferie è irrinunciabile e mai monetizzabile se non a fine rapporto. Tale diritto può estinguersi soltanto se il dipendente sia stato posto dal datore di lavoro, con informazione adeguata, in condizione di fruirne in tempo utile, cioè prima della fine del rapporto. Per cui, quando l’azienda è in grado di provare che il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza, si è astenuto dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite, dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo questo suo diritto, il dipendente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, perde il correlato diritto a un’indennità sostitutiva (per le ferie non godute).