Il pagamento delle pensioni all’estero dell’INPS e l’accertamento dell’esistenza in vita
Come tutti gli anni, anche quest’anno, l’INPS ha comunicato che svolgerà la consueta campagna di accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono la pensione italiana all’estero. L’accertamento è finalizzato ad assicurare la correttezza dei pagamenti pensionistici ed evitare l’erogazione di prestazioni indebite a persone già decedute, sarà effettuato da Citibank, l’istituto di credito che dal 2012 esegue i pagamenti al di fuori del territorio nazionale per conto dell’INPS. L’accertamento viene condotto con diversi sistemi che, utilizzati in modo combinato, dovrebbero garantirne l’efficacia e consentire allo stesso tempo di limitare i possibili disagi ai pensionati.
Sono esclusi i pensionati che risiedono in Paesi in cui operano istituzioni previdenziali con cui l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio di informazioni sui decessi, quali la Deutsche Rentenversicherung (DRV) in Germania, l’Ufficio Centrale di Compensazione (UCC) in Svizzera e lo Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (ZUS) in Polonia che rendono superflue ulteriori verifiche. Tale esclusione però non riguarda tutti i pensionati ma solo quelli che sono titolari anche di prestazioni a carico delle suddette Istituzioni e per i quali vengono scambiate le informazioni.
L’interessato riceverà un plico che contiene la lettera esplicativa e il modello di attestazione. La lettera riporta le istruzioni per la compilazione del modulo, l’indicazione della documentazione di supporto da allegare (fotocopia di un documento d’identità del pensionato con foto) e le indicazioni a chi rivolgersi in caso di assistenza.
Il modello di attestazione deve essere restituito alla Citibank entro 120 giorni e controfirmato da un “testimone accettabile”. Praticamente con firma autenticata. Per “testimone accettabile” si intende un rappresentante di un’Ambasciata o Consolato Italiano oppure di un’Autorità locale o di un patronato abilitati ad avallare la sottoscrizione dell’attestazione di esistenza in vita. Alla scadenza del termine fissato per la restituzione a Citibank delle attestazioni di esistenza in vita, il pagamento della pensione viene localizzato per una rata mensile presso gli sportelli di un operatore locale (“partner di appoggio”) per il pagamento in contanti: se il pensionato riscuote tale rata mensile personalmente, si ritiene concluso positivamente l’accertamento di esistenza in vita. Nel caso in cui il pensionato non riscuote tale rata, il pagamento della pensione viene sospesa a partire dalla rata successiva.
Questa comunicazione sull’accertamento dell’esistenza in vita è stata recepita e divulgata da consolati, partiti, patronati e associazioni operanti all’estero senza alcun rilievo, sia sulla sua conformità alla normativa vigente che sui disagi che crea ai pensionati.
Già all’inizio del 2015, in un articolo sul Corriere d’Italia, avevo fatto osservare alcune modalità di acquisizione diretta dei dati necessari che garantiscono un metodo più veloce e più efficace dell’accertamento senza coinvolgere l’interessato e senza creare inutili disagi, perdite di tempo e di denaro sia per l’Inps che per il pensionato.
Per l’accertamento dell’esistenza in vita l’Inps può accedere direttamente alla banca dati AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Ministero dell’Interno. Inoltre, in base alla Convenzione del 20 giugno 2012 con il Ministero degli Affari Esteri sull’interscambio dei dati consolari, l’Inps, può accedere per via telematica alle informazioni contenute nelle rispettive banche dati delle anagrafi consolari, sia per le informazioni anagrafiche e che quelle concernenti lo status dei titolari di pensione residenti all’estero. Infine, in caso di dati inesistenti o disallineati, l’Inps può chiedere ulteriori informazioni ai Comuni e ai Consolati italiani e da ultimo può richiedere all’interessato l’autocertificazione di esistenza in vita.
Ora, mi chiedo se la procedura dell’Inps è necessaria e conforme alla normativa vigente, oppure no.
In base alla legge del 12.11.2011, N.183, che introduce nuove disposizioni sulla semplificazione e decertificazione amministrativa, dal 1° gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere né accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni. Neanche per il tramite di ditte private, da loro incaricate. Devono essere gli enti stessi ad acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di loro interesse. In caso non sia possibile acquisirli d’ufficio e possibile sostituire il certificato di esistenza in vita con una semplice autocertificazione di esistenza in vita.
Queste disposizioni sono state recepite e riportate già dieci anni fa anche dall’INPS nella Circolare numero 47 del 27.03.2012 – Istruzioni organizzative ed operative per l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
Purtroppo, l’Inps non osserva e non fa osservare al suo delegato Citibank le leggi vigenti, con l’illogica giustificazione che essendo la Citibank un ente privato non è tenuto ad attenersi alle suddette disposizioni.
In conclusione, la procedura della campagna sull’accertamento dell’esistenza in via dei pensionati italiani e comunitari residenti all’estero che percepiscono la pensione italiana è illegittima perché contraria alla normativa vigente anche se effettuata dalla Citibank, da un ente privato delegato da una pubblica amministrazione come l’Inps. Pertanto, coloro che per vari motivi, non desiderano aderire alle disposizioni dell’Inps non compiono nessun illecito. Dietro giustificata richiesta o volontariamente possono inviare una regolare autocertificazione di esistenza in vita, come da modello allegato.